Secondo la SUPREMA CORTE la braga di collegamento degli scarichi fognari condominiali, servendo unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, non può considerarsi bene comune.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 1027 del 17 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
In proposito, la Cassazione evidenziava che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., si “presumono comuni i canali di scarico solo ‘fino al punto di diramazione’ degli impianti ai locali di proprietà esclusiva”.
Con riferimento alla “braga” in questione (vale a dire, “l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale”), la Cassazione osservava che la stessa non serve all’uso comune, dal momento che la stessa ha l’unico scopo di “convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini”.
Secondo la SUPREMA CORTE la braga di collegamento degli scarichi fognari condominiali, servendo unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, e non può considerarsi bene comune.
La Corte di Cassazione riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dai condomini, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato: secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello, nel rigettare le loro domande, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 1117 c.c., avendo la stessa erroneamente ritenuto che la “braga di collegamento tra la condotta condominiale e quella del singolo condomino” rientrasse tra le parti comuni.
Con riferimento alla “braga” in questione (vale a dire, “l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale”), la Cassazione osservava che la stessa non serve all’uso comune, dal momento che la stessa ha l’unico scopo di “convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini”.
Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la “braga” costituisse un bene comune, ponendo, altrettanto erroneamente, a carico del condominio la relativa riparazione.