CONTOCORRENTE CON PIU’ EREDI

Un erede può prelevare da solo dal conto corrente del defunto? 

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Un erede può agire autonomamente nei confronti della banca del defunto e riscuotere l’intero credito, anche se ci sono altri eredi ? E’ una domanda molto frequente perché  non tutti gli eredi sono sempre d’accordo a riscuotere i denari ereditati e depositati sul conto corrente del defunto, questa ordinanza apre la strada alla possibilità di riscossione  della somma pro-quota di ciascun erede .

L’ordinanza n. 27417/2017 della Suprema Corte, ha fornito interessanti precisazioni in merito al conto corrente ereditato e alla possibilità, per la banca, di rifiutare il prelievo ai singoli eredi.
Nel caso di specie, il 
defunto era titolare insieme alla consorte di un conto corrente cointestato e di un conto deposito sul quale risultavano in giacenza alcuni titoli. Quando è deceduto, la moglie e due figlie, dopo aver già prelevato delle somme per far fronte alle spese funerarie, hanno chiesto alla banca  di poter prelevare altri importi dal conto corrente ereditato e disinvestire alcuni titoli.

La banca, però, ha rifiutato la richiesta, in quanto un altro coerede non aveva prestato il suo consenso all’iniziativa delle sorelle.
Alla luce di tanto, le donne si sono rivolte al Tribunale, chiedendo la condanna della banca al versamento delle somme loro spettanti,
quali quote di eredità legittimamente vantata. Inoltre, hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado ha accolto la loro richiesta, mentre la Corte d’appello, su 
impugnazione del coerede e dell’istituto di credito, ha riformato la decisione, condannandole al rimborso delle spese in favore della banca. La decisione di secondo grado, in realtà, si era fondata su una precedente sentenza della Suprema Corte a sezioni unite (n. 24567/2007), che sanciva la caduta in comunione dei crediti ereditari, senza una divisione  di questi tra i coeredi.
Tuttavia, le ricorrenti, non convinte da questa decisione, si sono rivolte direttamente alla Cassazione, la quale ha precisato il proprio recente orientamento con l’ordinanza n. 27417/2017.
Invero, 
ha sottolineato la Corte, le motivazioni sottese alla sentenza delle sezioni unite, non escludono che ciascun coerede possa agire autonomamente nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito. Qualora, poi, avvenga la riscossione da parte di un coerede soltanto di tutto il credito del defunto, ciò potrà certamente rilevare nell’ambito delle operazioni di divisione dell’eredità, dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse posizioni creditorie.

Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, precisando definitivamente che ogni coerede può agire per l’adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la banca ( o parte debitrice)  possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi.

SUCCESSIONE: DISTINZIONE TRA EREDE e LEGATARIO

La Corte di Cassazione, con recentissima  ordinanza n. 27413/2017, ha enunciato i criteri volti a distinguere le due posizioni successorie:  si acquisisce la qualità di erede quando si subentra nella titolarità dell’intero patrimonio ereditario o in una quota di esso, mentre si diventa legatari se il testatore attribuisce la titolarità di singoli e individuati beni. 

 La vicenda trae origine dalla domanda di riduzione promossa dal moglie di un defunto, nei confronti delle disposizioni testamentarie, con le quali, quest’ultimo, lasciava la maggior parte dei suoi beni ad una sorella, nominata unica erede, mentre alla moglie, con cui peraltro non aveva figli, solo determinati beni. Ricordava la Corte che si ha una istituzione di erede ex re certa quando il testatore attribuisce all’erede non una quota dell’intero patrimonio ereditario, ma una o più cose determinate. In questo caso, infatti, non si ha legato, ma una vera istituzione di erede tutte le volte in cui risulta evidente che il testatore ha inteso i beni assegnati come rappresentativi di una quota di eredità.
Si configura, invece, un
legato quando un soggetto succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio del defunto, ma come beni specifici.
Se il legato viene lasciato
in conto di legittima, il legittimario, qualora il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima, può chiedere la differenza acquisendo la veste di erede.    Se il legato viene lasciato in sostituzione di legittima, il legittimario può scegliere di rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguire il legato e perdere il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima.
A fronte di tali precisazioni, la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo che la moglie fosse stata istituita
erede e dunque che l’attribuzione a lei fatta non potesse qualificarsi come legato in conto di legittima.