La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28797 del 30 novembre 2017, si è occupata proprio della questione dei pubblici dipendenti che lavorano con contratto a chiamata presso privati oltre all’orario di lavoro , fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto. Infatti, l’art. 60 del d lgs. n. 165 del 2001 vieta al pubblico dipendente di esercitare il commercio o l’industria e di assumere ‘impieghi alle dipendenze di privati’.
Nello specifico, al lavoratore in questione era stato contestato di avere, in costanza di rapporto di lavoro con l’ente pubblico, sottoscritto un altro contratto di lavoro, a chiamata, con una società privata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover aderire alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso proposto dal lavoratore, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che il contratto collettivo di categoria imponeva al dipendente di “non attendere, durante l’orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico fisico”.Rilevava la Cassazione, inoltre, che il rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni “è caratterizzato dall’obbligo di esclusività”, in virtù di quanto previsto dall’art. 98 Cost., il quale stabilisce che i pubblici impiegati siano “al servizio esclusivo della Nazione’” e a tutela del principio di imparzialità.