LUCE E GAS NON TOCCARE AL CONDOMINO CHE NON VUOLE PAGARE

 

Il tribunale di Bologna con ordinanza del 15/09/2017  si è pronunciato in merito alla possibilità o meno per il Condominio di sospendere l’erogazione del servizio di riscaldamento, di acqua e dell’antenna televisiva al condomino moroso. Ed in particolare la detta pronuncia  stabilisce che :

a) nel caso di specie, stante la durata ultrasemestrale della morosità riferibile alla condomina  sussistono senz’altro astrattamente i presupposti applicativi dell’art. 63 cit., in forza del quale, per l’appunto, “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”;

b) di contro, da tempo dottrina e giurisprudenza si sono interrogati sulla necessità o meno di distinguere – a fronte dell’interesse meramente economico del Condominio – fra servizi “essenziali” e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato:

c) con riferimento al servizio di riscaldamento ed acqua si sono così confrontati gli orientamenti negativi alla sospensiva in parola per i diritti primari costituzionalizzati (Trib. Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013) e quelli positivi (Trib. Roma 27.6.2014; Trib. Alessandria 17.7.2015; Trib. Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014);

Nell’aderire al primo orientamento – che nega la sospensiva – il Tribunale di Bologna  osserva che:

– dei servizi “essenziali” ha tenuto conto anche la legislazione statale, che, per quanto riguarda il servizio acqua, con il D.P.C.M. 29 agosto 2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) ha comunque stabilito che ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite;

Peraltro, quanto all’utilizzo dell’antenna televisiva centralizzata, pur non essendo un servizio essenziale, è da escludere la sospensiva in quanto parte ricorrente non aveva allegato alcuno specifico costo ordinario in ordine alla stessa;

per i servizi comuni principali sopra indicati l’istituto qui in discussione va in ogni caso riguardato come extrema ratio: nel caso di specie, il Condominio, avendo già attivato una procedura esecutiva immobiliare, può: a) chiedere al G.E. la sostituzione immediata del custode del bene pignorato in vece del debitore esecutato, con conseguente acquisizione dei frutti derivanti dalla locazione dello stesso; b) sollecitare il nuovo custode a procedere alla liberazione dell’immobile, in caso di inadempienza ai predetti obblighi.

 

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