AMMINISTRATORE PUÒ CHIUDERE UN OCCHIO ?

 HO SALTATO UNA RATA  AMMINISTRATORE PER FAVORE PUÒ CHIUDERE UN OCCHIO ?

In caso di mora per il mancato pagamento degli oneri condominiali,  l’amministratore in virtù di quanto stabilito dagli artt. 1129 e 1130 del c.c., deve procedere alla riscossione delle spese condominiali questo è uno dei principali doveri dell’amministratore di un condominio, il quale è tenuto ad agire per il recupero forzoso delle somme dovute dai condomini, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea.

Sui limiti del potere decisionale dell’amministratore, si è pronunciato recentemente il Tribunale di Milano con sentenza n. 5021/2017, il quale ha specificato che, per la riscossione dei contributi, l’amministratore non può agire autonomamente, ma è tenuto a procedere al recupero secondo quanto statuito dall’assemblea condominiale ed in ottemperanza al piano di riparto che pure deve esser approvato dalla assemblea.

L’ulteriore dilazione di pagamento, in deroga al piano di riparto, rappresenta una vera e propria transazione, che come atto eccedente l’ordinaria amministrazione non può essere sottoscritta dall’amministratore, senza relativa autorizzazione assembleare.

 Il Tribunale ha anche precisato come la condotta dell’amministratore che sottoscriva autonomamente la transazione” si pone in contrasto con gli obblighi su di lui incombenti ex lege in base all’art. 1130, n. 1, c.c. che gli impone di eseguire le delibere assembleari”.

Ne deriva che, se un condomino si rivolge all’amministratore per pattuire la dilazione del suo debito, è opportuno che quest’ultimo riporti la questione all’assemblea, la quale potrà decidere se accogliere o meno la richiesta (a maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio) e quindi, eventualmente, esonerare l’amministratore dall’onere di agire in via giudiziale nei confronti del condomino moroso.

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