GRATUITO PATROCINIO < € 11.493,82.  

SOGLIA DEL  REDDITO PARI A  € 11.493,82 : è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 49 del 28/02/2018  il Decreto del Ministero della Giustizia del 16 gennaio 2018 per “L’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato      e’ abbassato ad € 11.493,82.  

Dunque la somma dei redditi delle persone, risultanti dallo stato di famiglia,  non deve superare  € 11.493,82 nell’anno solare precedente alla data di richiesta del gratuito patrocinio, requisito che deve permanere fino alla fine della causa . 

(N.B: l’importo  è indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

 

SE MI TRADISCI MI PAGHI

 SE MI TRADISCI MI PAGHI
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4470/2018 stabilisce che la violazione dei doveri coniugali è risarcibile come danno non patrimoniale .

 

La Suprema Corte sul punto osserva quanto segue:

  • i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’ art. 2059 c.c.;
  • la dignità e l’onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e, nel caso di specie, risultavano gravemente lesi dalla condotta tenuta dal marito;
  • ciò nonostante il collegio d’appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, debba essere specificamente allegato e provato, cosa che la ricorrente, nel caso in esame, non aveva fatto;
  • il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzione semplici.

Antefatto :  Il Tribunale di Roma  in sentenza di separazione  rigettava le differenti domande presentate, fra cui quella di risarcimento avanzata dalla moglie  per il ristoro dei danni causati dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati quali la dignità, la riservatezza, l’ onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l’integrità psicofisica.Anche la Corte d’ Appello di Roma  rigettava la domanda della moglie  relativa alla richiesta di risarcimento danni: per la Corte, infatti, la domanda risarcitoria presentata, facendo conseguire le singole voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) ex se genericamente dalla condotta tenuta dal marito e senza alcuna deduzione precisa di circostanze tali da consentire una valutazione della sussistenza del danno circostanziata e parametrata sulla persona della resistente, non meritava accoglimento in mancanza di una specifica allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito. La donna non si arrende e  propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.

LUCE E GAS NON TOCCARE AL CONDOMINO CHE NON VUOLE PAGARE

 

Il tribunale di Bologna con ordinanza del 15/09/2017  si è pronunciato in merito alla possibilità o meno per il Condominio di sospendere l’erogazione del servizio di riscaldamento, di acqua e dell’antenna televisiva al condomino moroso. Ed in particolare la detta pronuncia  stabilisce che :

a) nel caso di specie, stante la durata ultrasemestrale della morosità riferibile alla condomina  sussistono senz’altro astrattamente i presupposti applicativi dell’art. 63 cit., in forza del quale, per l’appunto, “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”;

b) di contro, da tempo dottrina e giurisprudenza si sono interrogati sulla necessità o meno di distinguere – a fronte dell’interesse meramente economico del Condominio – fra servizi “essenziali” e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato:

c) con riferimento al servizio di riscaldamento ed acqua si sono così confrontati gli orientamenti negativi alla sospensiva in parola per i diritti primari costituzionalizzati (Trib. Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013) e quelli positivi (Trib. Roma 27.6.2014; Trib. Alessandria 17.7.2015; Trib. Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014);

Nell’aderire al primo orientamento – che nega la sospensiva – il Tribunale di Bologna  osserva che:

– dei servizi “essenziali” ha tenuto conto anche la legislazione statale, che, per quanto riguarda il servizio acqua, con il D.P.C.M. 29 agosto 2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) ha comunque stabilito che ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite;

Peraltro, quanto all’utilizzo dell’antenna televisiva centralizzata, pur non essendo un servizio essenziale, è da escludere la sospensiva in quanto parte ricorrente non aveva allegato alcuno specifico costo ordinario in ordine alla stessa;

per i servizi comuni principali sopra indicati l’istituto qui in discussione va in ogni caso riguardato come extrema ratio: nel caso di specie, il Condominio, avendo già attivato una procedura esecutiva immobiliare, può: a) chiedere al G.E. la sostituzione immediata del custode del bene pignorato in vece del debitore esecutato, con conseguente acquisizione dei frutti derivanti dalla locazione dello stesso; b) sollecitare il nuovo custode a procedere alla liberazione dell’immobile, in caso di inadempienza ai predetti obblighi.