IL CAPO PUO’ CONTROLLARE IL MIO PC ?

IL CAPO PUÒ ISPEZIONARE IL PC AZIENDALE?

La Corte di Cassazione, con la sentenzan. 22313 del 3 novembre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in ordine al diritto del datore di lavoro  di controllare il materiale informatico assegnato ai propri dipendenti.

Secondo la Suprema Corte il datore di lavoro può sempre procedere all’ispezione ed al controllo del pc aziendale assegnato al proprio dipendente ma con modalità tali da non lederne la privacy.

Infatti la Cassazione accogliendo il primo motivo del ricorso  (in  applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell’articolo 2104 c.c.)  sostiene che chi è chiamato a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza informatica può apprendere il contenuto dei files che si trovano nello strumento informatico affidato dall’azienda al lavoratore, sicché la condotta di chi impedisca tale verifica deve essere qualificata come illegittima.

Secondo la Cassazione il primo motivo del ricorso è fondato nei sensi di seguito indicati.
Occorre premettere che il motivo non attiene alla materia dei c.d. controlli a distanza disciplinati dall’art. 4 della L. n. 300 del 1970, né all’utilizzo dei dati desunti dal computer aziendale, ma del controllo da parte del datore di lavoro sull’utilizzo dello strumento presente sul luogo di lavoro e in uso al lavoratore per lo svolgimento della prestazione.                                                                                 
Ed infatti, il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati (direttamente o attraverso la propria struttura) al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.), tra cui i p.c. aziendali; nell’esercizio di tale prerogativa, occorre tuttavia rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.lgs 196 del 2003, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11, comma 1, del Codice; ciò, tenuto conto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile (cfr. sul punto Cass. civ. 05-04-2012, n. 5525 e n. 18443 del 01/08/2013).

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